Art. 7.
(Esame della domanda di asilo).

      1. La decisione sulla domanda di asilo spetta alla Commissione centrale, che a tale fine valuta:

          a) la domanda, il verbale e la documentazione prodotta o acquisita d'ufficio;

          b) le dichiarazioni rese in sede di audizione, svolta dallo straniero di fronte alla Commissione centrale;

          c) l'effettiva situazione socio-politica in cui si trova il Paese di origine da cui si è allontanato lo straniero, nonché ogni elemento relativo alla situazione, personale del richiedente e della sua famiglia prima dell'allontanamento;

 

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          d) l'eventuale documentazione presentata da organizzazioni non governative di tutela dei diritti civili ed umani.

      2. Qualora il richiedente abbia chiesto di essere sentito, l'audizione da parte della Commissione centrale costituisce condizione necessaria per la prosecuzione del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo, salvo che il richiedente vi rinunci o non si presenti senza giustificato motivo alla data fissata per l'audizione.
      3. Chi esercita la potestà dei genitori o la potestà tutoria deve essere presente in ogni fase del procedimento di riconoscimento del diritto di asilo cui debba partecipare personalmente il minore richiedente.
      4. In casi particolari, compresi quelli dei richiedenti asilo che abbiano dichiarato al momento della domanda di aver subito violenza, la Commissione centrale può disporre la designazione di personale specializzato per lo svolgimento di un pre-colloquio, volto a garantire una idonea assistenza sotto il profilo psicologico ed emotivo, prevedendo l'eventuale presenza dello stesso personale durante l'audizione del richiedente. L'audizione può essere sospesa o esclusa qualora sia ritenuto necessario per le particolari condizioni emotive e psicologiche del richiedente.
      5. Il richiedente ha il diritto di esprimersi nella propria lingua o in una lingua a lui nota. Ove occorra, la Commissione centrale nomina un interprete.
      6. Durante l'audizione il richiedente asilo può farsi assistere da una persona di sua fiducia.
      7. L'audizione ha per oggetto i fatti dichiarati a verbale dallo straniero, la documentazione acquisita dalla Commissione centrale o prodotta dall'interessato, le ulteriori dichiarazioni rese in quella sede e l'eventuale documentazione prodotta durante l'audizione.
      8. L'audizione del richiedente asilo deve avvenire in luogo non aperto al pubblico, con la partecipazione di almeno due membri della competente sezione.
      9. L'esame della richiesta di asilo avviene attraverso domande dirette dei

 

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membri della Commissione centrale nonché, ove presenti, del delegato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e della persona che assiste lo straniero.
      10. Al termine dell'audizione, la Commissione centrale rilascia allo straniero copia autenticata del verbale dell'audizione medesima e della documentazione da lui prodotta, in quella occasione, alla Commissione centrale.
      11. Qualora la Commissione centrale non pervenga alla decisione sulla domanda di asilo entro sei mesi dalla sua presentazione, il richiedente asilo ha il diritto di svolgere regolare attività lavorativa fino alla conclusione della procedura di riconoscimento.